CCNL e Lavoro Domestico – pt.2

Periodo di Prova, Orari di Lavoro, Riposi, Straordinari, Ferie e Permessi

Proseguiamo oggi con la nostra rubrica sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Rapporti di Lavoro Domestico.

Abbiamo visto, nel precedente articolo CCNL e Lavoro Domestico – pt.1 i tipi di contratto individuali e ripartiti, i vari inquadramenti ed i documenti necessari per dare inizio al rapporto di lavoro.

Affronteremo ora, in dettaglio, i diversi aspetti che disciplinano le attività di lavoro dipendente di questo tipo: Periodo di Prova, Orari di Lavoro, Riposi, Straordinari, Ferie e Permessi. Prossimamente parleremo di un tema assai importante, chiarendone ogni parte: i minimi retributivi di colf e badanti secondo il CCNL vigente.

Periodo di prova di lavoro domestico

Il periodo di prova per badanti, ad esempio, come per tutte le altre figure di questa categoria, è sempre retribuito ed è pari ad un lavoro effettivo di:

Abbiamo parlato di livelli di inquadramento nel precedente articolo.

Qualora il lavoratore abbia superato la prova senza disdetta, si riterrà regolarmente assunto. Il calcolo del servizio è commisurato anche al livello di anzianità ed entrambe le parti potranno recedere senza preavviso in questi giorni. Unica eccezione riguarda la residenza: se il prestatore di lavoro è stato assunto avendo residenza in una Regione differente da quella del luogo di lavoro e nella risoluzione del rapporto di lavoro non sussiste la giusta causa, egli dovrà dare preavviso di 3 giorni o la commisurata retribuzione.

Orario di lavoro domestico

contratto di lavoro domesticoL’orario di lavoro è concordato sempre nel contratto stipulato, con un numero di ore massime pari a:

Eccezione la fanno:

Tutti i suddetti lavoratori possono ottenere contratti in convivenza fino a 30 ore lavorative settimanali [i].

Lavoratori conviventi: hanno diritto ad un riposo di 11 ore consecutive giornaliere. Qualora l’orario giornaliero non sia collocabile nelle fasce usuali [i] , il riposo sarà intermedio tra queste ultime e non retribuito.

Lavoro notturno: è definibile come lavoro notturno quello con orari 22-6, con retribuzione che dipende da come si intenda il tipo di lavoro, ordinario o straordinario.

Fruizione del pasto sul luogo di lavoro: Il dipendente che lavori per 6 o più ore in modo continuativo ha diritto ad un pasto o ad una indennità pari al suo valore attuale. Sarà un tempo non retribuito e deciso nel contratto.

Lavoro straordinario

ferie badantiDefiniamo il lavoro straordinario: è quello che supera la durata indicata dall’articolo 15 in comma 1 [ii]. Può essere richiesto sia di giorno che di notte, salvo motivi giustificati. Inoltre non pregiudica il riposo di giorno del dipendente.

Parliamo di compensi. Queste ore in eccedenza vengono retribuite con maggiorazione rispetto alla retribuzione totale del:

Se il lavoratore non è convivente e presta lavoro per un numero di ore maggiori di 40 fino a 44 settimanali, viene retribuito con una maggiorazione del 10% per orari 6-22.

Casi di emergenza: il lavoro di emergenza in orari di riposo (notte/giorno) è considerato normale e prolunga il riposo stesso. Nonostante ciò, il datore di lavoro non può abusare di queste situazioni che, per definizione, sono eventuali e non ricorrenti.

Riposo settimanale

Se per mero esempio – di sicuro interesse per voi lettori del blog di SafeCare24 -, si parlasse di badanti conviventi, il riposo risulterebbe di 36 ore, divise in: 24 ore di domenica e 12 ore in un altro giorno a scelta.

Per badanti non conviventi invece si avrebbe 24 ore, fruibili di domenica.

Partendo dal presupposto che la domenica è diritto irrinunciabile di un dipendente, se egli professa una fede religiosa in cui si preveda il festeggiamento di un giorno diverso, lo si può indicare nel contratto.

Ferie e permessi

È previsto un periodo di ferie di 26 giorni all’anno, qualunque sia la durata e la distribuzione del lavoro. Il diritto al godimento delle ferie è di legge.

Retribuzione delle ferie:

Solitamente le ferie saranno effettuate continuativamente; se frazionate, non si potrà andare oltre le due volte l’anno.

Ricordiamo che non possono essere godute durante il periodo di preavviso, licenziamento, malattia, infortunio.

Per le badanti e le colf, vi invitiamo a vedere questo interessante video di Associazione Domina.

Permessi giustificati

Anche i permessi sono tutelati dalla legge.

I lavoratori hanno quindi diritto ad assentarsi dal posto di lavoro. Se parlasi di permessi retribuiti, dovranno essere documentati dal medico, se per ragioni di salute. In questo caso dividiamo sempre le persone secondo:

Per lutti o disgrazie documentabili, il permesso è pari a 3 giorni lavorativi. Per nascita di un figlio od obblighi di legge, spettano al lavoratore 2 giorni.

Possono tuttavia essere previsti permessi non retribuiti, se d’accordo tra ambo le parti.

Conclusioni

Il CCNL per Lavoratori Domestici prevede un periodo di prova, temporalmente commisurato al livello di inquadramento del dipendente. Il numero di ore di lavoro settimanali previsto è pari a 30, 40 o 54 a seconda del tipo di contratto. Il lavoro straordinario è retribuito con maggiorazioni dal 25% al 60% della retribuzione globale. I lavoratori domestici hanno diritto ad un riposo settimanale di ore pari a 36 o 24, per lavoratore rispettivamente convivente e non. Le ferie pagate son pari a 26 giorni all’anno e sono previsti permessi di vario genere; se per ragione medica, sono pari ad un massimo di 16 ore annuali per convivente e di 12 per non convivente.

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[i] Orari di lavoro: 6-14 /14-22/10 ore al giorno non consecutive, massimo per 3 giorni a settimana.
[ii] Salvo che nel contratto sia indicato il recupero di ore non lavorate.
[iii] Indicate nell’articolo 17
[iv] Articolo 15, comma 2.